Statuto A.S.Coldrerio
Approvato dall'assemblea dei soci del 27.06.1980.
Modificato dall'assemblea dei soci del 27.06.1988 (Art. 12).
Modificato dall'assemblea dei soci del 16.06.1989 (Art. 3).
Modificato dall'assemblea dei soci del 03.07.2000 (Art. 15).
Modificato dall'assemblea dei soci del 11.07.2011 (Art. 10, 15-e).
Modificato dall'assemblea dei soci del 14.07.2015 (Art. 12).
1. COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE
Art. 1
Il 1° aprile 1944 viene costituita a Coldrerio un'associazione sportiva
denominata "Associazione Sportiva Coldrerio", la quale è membro
dell'ASF.
Art. 2
L'associazione è apolitica e aconfessionale.
2. SCOPO
Art. 3
L'associazione si propone di:
a) dare la possibilità alla popolazione di praticare il gioco del calcio,
b) consolidare fra i soci sentimenti di amicizia,
c) gestire in proprio una buvette al campo sportivo (decisione assemblea del
16.06.1989).
3. ORGANIZZAZIONE
Art. 4
Gli organi dell'associazione sono:
a) l'assemblea generale dei soci,
b) il comitato direttivo,
c) i revisori dei conti.
4. SOCI
Art. 5
I soci si dividono in tre categorie:
a) attivi (coloro che fanno dello sport attivo),
b) contribuenti (coloro che hanno versato la quota sociale),
c) onorari (soci distintisi per meriti speciali e che debbono ricevere tale
titolo con votazione dell'assemblea ed almeno 2/3 dei voti.
5. AMMISSIONI
Art. 6
Saranno ammessi a far parte della società tutte le persone che ne facessero
domanda. Per i soci minorenni deve essere presentato il nulla-osta di chi ne
esercita la patria potestà.
6. DIMISSIONI
Art. 7
I soci che intendessero ritirarsi dall'associazione, dovranno darne
comunicazione per iscritto al comitato direttivo. Fino a dimissioni accettate il
socio è tenuto ad adempiere tutti i suoi obblighi verso la società.
7. DOVERI DEI SOCI
Art. 8
Ogni socio dell'associazione deve farsi un dovere di tenere alto il nome del
sodalizio, osservare i vari articoli del presente statuto e sottomettersi alle
dispodizioni prese dalla società e dal comitato.
8. ESPULSIONI
Art. 9
I soci che non daranno seguito ai propri obblighi finanziari, e malgrado
reinterati avvisi non osservassero strettamente gli articoli del presente
statuto o danneggiassero la società con un contegno non consono, possono essere
espulsi.
Per tali espulsioni decide l'assemblea mediante votazione segreta.
9. FINANZE
Art. 10
La tassa di ammissione per i soci contribuenti è fissata in un minimo di
fr. 10.- (dieci) annui.
Il comitato ha facoltà di introdurre una tassa per soci attivi a dipendenza
del fabbisogno della società. (decisione assemblea del 11.07.2011)
Art. 11
Gli impegni della società sono garantiti unicamente dal patrimonio sociale,
esclusa qualsiasi reponsabilità personale dei soci.
10. ASSEMBLEE
Art. 12
Assemblea generale.
Ogni anno, al massimo 2 mesi dopo la chiusura dei conti relativi all'annata sportiva (30 giugno), (decisione assemblea del 14.07.2015) verrà convocata l'assemblea generale; essa si
occuperà di quanto segue:
a) lettura del verbale dell'ultima assemblea,
b) nomina degli scrutatori,
c) rapporto presidenziale,
d) relazione finanziaria, rapporto dei revisori,
e) relazione tecnica,
f) modifiche allo statuto sociale,
g) nomine statutarie,
h) nomina delle commissioni speciali,
i) nomina dei revisori,
l) eventuali.
I soci devono essere convocati per iscritto almeno 8 (otto) giorni prima dello
svolgimento di detta assemblea (data del timbro postale).
Dopo mezz'ora dall'ora di convocazione, l'assemblea è valida qualunque sia il
numero dei soci presenti.
Art. 13
Assemblea straordinaria.
Le assemblee straordinarie possono essere convocate:
a) dietro proposta del comitato,
b) dietro richiesta di 1/5 dei soci.
I soci devono essere convocati per iscritto almeno 8 (otto) giorni prima dello
svolgimento della stessa (data del timbro postale).
Art. 14
Per ogni proposta formulata in assemblea, decide la maggioranza (metà + 1) dei
soci aventi il diritto di voto, salvo se lo statuto preveda variazioni in
merito.
11. COMITATO
Art. 15
Il comitato viene nominato ogni 2 (due) anni (decisione assemblea del 03.07.2000) e
s'incarica della direzione dell'associazione ed è composto da:
a) Presidente,
b) Vice-presidente,
c) Segretario,
d) Cassiere,
e) da 3 (tre) a 11 (undici) membri. Il numero
sarà stabilito di volta in volta tenendo in considerazione le
richieste d'ammissione. Qualora il numero non dovesse essere dispari,
in caso di votazione all'interno del comitato il voto del Presidente
avrà valore doppio. (decisione assemblea del 11.07.2011)
Art. 16
Di fronte ai terzi, la società è vincolata dalla firma collettiva del
presidente e del segretario, oppure dal vice-presidente e dal segretario.
Art. 17
Il presidente rappresenta la società, convoca e dirige le assemblee, nonchè le
sedute del comitato direttivo. Veglia al buon andamento del club.
Art. 18
Il vice-presidente coadiuva il presidente nel disimpegno delle sue mansioni e lo
sostituisce in caso di assenza.
Art. 19
Il segretario redige il verbale dell'assemblea e delle sedute del comitato,
sbriga la corrispondenza, tiene aggiornato l'elenco dei soci e redige il
rapporto della gestione.
Art. 20
Il cassiere procura l'esazione di tutte le tasse e provvede ai pagamenti,
tenendo a giorno la registrazione finanziaria e redige il rapporto finanziario.
Art. 21
I membri collaborano con gli altri nel disbrigo degli affari sociali.
Art. 22
La direzione si riunisce una volta per settimana. Tali riunioni sono valide con
la presenza di almeno 5 (cinque) membri. Eventuali decisioni sono prese a
maggioranza dei presenti. In caso di parità decide il presidente con voto
doppio.
Art. 23
La direzione rappresenta l'associazione di fronte ai terzi con la firma
collettiva del presidente o del vice-presidente, con il segretario o con il
cassiere.
12. REVISORI
Art. 24
I revisori dei conti scelti dell'assemblea anno per anno ed in numero di 2 (+ 1
supplente), avranno il compito di controllare la gestione finanziaria e di
presentare rapporto scritto; essi sono sempre rieleggibili.
13. COMMISSIONI SPORTIVE
Art. 25
Il comitato direttivo ha facoltà di nominare una commissione per ogni sezione
di calcio.
a) attivi,
b) allievi,
c) seniori.
Le commissioni allestiscono un rapporto scritto con le relative proposte da
presentare al comitato.
14. SCIOGLIMENTO
Art. 26
La società non potrà sciogliersi che con il consenso di 3/4 dei soci presenti
ad un'assemblea convocata per questo scopo.
Gli eventuali fondi di cassa nonchè tutto il patrimonio sociale non potrà
essere diviso fra i soci, ma devoluto in beneficienza.
15. CHIUSURA
Art. 27
Per quanto non contemplato nel presente statuto fa stato il CO (Codice delle
Obbligazioni).
16. APPROVAZIONE DELLO STATUTO
Art. 28
L'assemblea dei soci del 27.06.1980 ha approvato il presente statuto, il quale
entra immediatamente in vigore.
Per un eventuale modifica, occorre il consenso di 3/4 dei soci presenti ad una
assemblea convocata all'uopo.
Per l'Associazione Sportiva Coldrerio
Il presidente
Il segretario